Detrazione 65, è obbligatorio l’invio della documentazione all’Enea?

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Detrazione 65, ecco la Sentenza del CTR Lombardia sul mancato invio all’Enea

La mancata produzione della ricevuta di invio documentazione all’Enea non compromette la fruizione della detrazione del 65% per la riqualificazione energetica degli edifici, se l’esecuzione dei lavori e le relative spese sostenute risultano dimostrabili.

A precisarlo è la Commissione tributaria regionale della Lombardia con la Sentenza n. 853 del 10 marzo 2015.

Detrazione 65, Sentenza sul mancato invio

Il caso in esame riguarda il ricorso presentato da un privato cittadino in seguito al ricevimento della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate, per aver dimenticato di inviare la documentazione all’Enea in merito alla detrazione fiscale (pari al 55%) per un intervento di efficientamento energetico effettuato.

Nel dettaglio, l’Agenzia aveva emesso la cartella esattoriale poiché non aveva riconosciuto al ricorrente la spesa sostenuta per la riqualificazione energetica e portata in detrazione nella misura del 55%, in quanto mancava la ricevuta di invio della documentazione all’Enea.

Il ricorso veniva respinto dalla Commissione tributaria provinciale, sostenendo che condizione essenziale per poter beneficiare della detrazione è l’invio all’ENEA della relativa documentazione, non essendo sufficiente la prova di aver sostenuto il costo dell’opera.

Il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado e proponeva ricorso in appello presso la Commissione tributaria regionale.

Il CTR ribalta quanto precedentemente espresso: il contribuente può inviare una comunicazione di rettifica in caso di errori od omissioni, senza pregiudicare la fruizione dell’ecobonus.

La decadenza del beneficio della detrazione deve essere espressamente previsto dalla legge e l’invio della documentazione all’ENEA è niente altro che una mera comunicazione formale, la cui omissione può al più essere assoggettata ad una sanzione.

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